Il ‘problema’ Grandi Elettori. Posso eccepire?

Eccepisco quanto alla recente decisione presa dalla Corte Suprema (ha detto all’unanimità che secondo il dettato costituzionale gli Stati possono togliere ai loro rispettivi Grandi Elettori il potere discrezionale quanto al voto in sede di Collegio e cioè nel momento nel quale eleggono il Presidente) come ho sempre eccepito relativamente alle varie esistenti (in alcune realtà statali, in modi diversi, non dappertutto) disposizioni che nel tempo erano già intervenute, per ‘costringere’ i predetti.
È vero – come ribadisce la Corte – “nulla vieta espressamente agli Stati” di esercitare questo potere.
Ma se così avendo fatto e facendo in merito non si va ‘contro’ un disposto, si va certamente ‘contro lo spirito, l’essenza stessa costituzionale’.
Perché mai, difatti, i Founding Fathers avrebbero previsto (Articolo II, sezione I, 2) e decretato la figura del Grande Elettore se non perché una volta scelto potesse liberamente, secondo la sua volontà, esercitare il conseguente diritto?
Perché ideare questo ‘passaggio’ tra il voto popolare e la ‘vera’ nomina del Presidente se questa altro non è e non può essere che una mera ‘esecuzione’?
E, d’altra parte, quanto tempo è passato prima che uno Stato intervenisse in merito, costringendo?
Sono convinto che un grande ‘originalista’ come Antonin Scalia si sarebbe battuto contro la determinazione della Corte dalla quale siamo partiti.
Sono convinto che perfino nei ranghi conservatori della alta istituzione si sia fatta strada e prevalga la contrapposta (all’originalismo) concezione ‘evolutiva’ del diritto.
Anche qui ha funzionato e funziona perfettamente il metodo illustrato con sagacia da Joseph Overton, come esplicitato nella sua Finestra’.
Ma certo!