Senatori da sostituire

È il XVII Emendamento datato 1913 – quello che nel primo comma dispone la nomina da parte degli elettori di ciascuno Stato dei Senatori e non più, come dalle origini, ad opera dei locali Legislativi – che, nel secondo articolo, stabilisce come e in quale modo un membro della Camera Alta deceduto o dimessosi debba essere sostituito.
Due le possibilità.
O si indicono nuove elezioni.
O, in quanto autorizzato dalle disposizioni (che possono essere difformi da Stato a Stato) locali in merito, il potere esecutivo statale provvede alla sostituzione.
Il neo eletto o il prescelto deve completare il mandato del Senatore che va a sostituire non avendo inizio al momento del subentro un diverso sessennio.